Statuto dell’O.P. Parco della Peranzana
Trasparenza, regole condivise e identità cooperativa
Lo Statuto dell’O.P. Parco della Peranzana Società Cooperativa rappresenta il fondamento giuridico e organizzativo della nostra attività. In esso sono definiti i principi, le finalità mutualistiche, le regole di funzionamento e gli impegni che guidano la nostra Organizzazione di Produttori nel settore dell’olio extravergine di oliva e delle olive da tavola.
Il documento disciplina i rapporti tra soci, organi sociali e struttura amministrativa, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, garantendo trasparenza, partecipazione democratica e tutela del territorio.
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Art. 1 – (Costituzione e Denominazione)
È costituita, sotto forma di Società Cooperativa agricola a mutualità prevalente, retta dalle norme del codice civile sulle società per azioni, una Organizzazione di Produttori, denominata “O.P. PARCO DELLA PERANZANA SOCIETA’ COOPERATIVA”, di seguito indicata O.P. o Cooperativa. La Cooperativa è costituita su iniziativa dei produttori olivicoli che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13 del D. lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con le superfici risultanti dal fascicolo medesimo.
Art. 2 (Normativa generale)
Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile e nelle leggi speciali sulla cooperazione. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni così come stabilito dall’art. 2519 del Codice Civile. Alla Cooperativa si applicano tutte le leggi generali e speciali previste per il comparto agricolo come definito dall’art. 2135 del c.c. e, in particolare, il decreto legislativo n. 99 del 29.03.2004, modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27.05.2005 (e successive modifiche ed integrazioni) che specifica i requisiti che le Cooperativa devono possedere affinché possano assumere la qualifica di Cooperativa agricole.
Art. 3 (Normativa speciale)
La Cooperativa costituisce organizzazione dei produttori ai sensi del CAPO III del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e della conseguente normativa nazionale di attuazione (Organizzazioni di Produttori) e successive modifiche ed integrazioni in materia di Organizzazioni di produttori. La Cooperativa potrà chiedere, quale Organizzazione di Produttori, il riconoscimento nel Settore dell’OLIO DI OLIVA E OLIVE DA TAVOLA, di cui al Reg. (UE) 1308/2013 – articolo 1, paragrafo 2 – lettera g) e al D.M. 617 del 13 febbraio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4 (Sede)
La Cooperativa ha sede in San Severo all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il trasferimento di sede all’interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall’organo amministrativo e non costituisce modifica dello statuto. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 5 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31/12/2070), in ogni caso sino allo spirare del termine per l’approvazione di quel bilancio, e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria anche prima della data di scadenza, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente, che dovrà essere comunicato all’organo amministrativo nei termini di cui all’articolo 2532 del Codice Civile e produrrà effetto così come previsto nell’ultimo comma della citata norma. Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve attenersi a quanto disposto dal successivo articolo 16.
Art. 6 (Scopo)
La Cooperativa è costituita in forma societaria secondo quanto previsto dal Codice Civile, dalle vigenti norme Comunitarie e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata e lo svolgimento della propria attività è rivolto prevalentemente ai soci. Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, l’incremento e la valorizzazione delle produzioni agricole delle aziende dei singoli soci, collocando sul mercato il loro prodotto e fornendo ad essi i mezzi tecnici e servizi, nel quadro degli orientamenti generali dell’economia. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori di prodotti agricoli “olivicoli”, la Cooperativa ha come oggetto la commercializzazione delle produzioni agricole dei propri aderenti e dai medesimi conferite, nonché tutte le attività intese a: – incrementare, valorizzare e tutelare la produzione delle categorie di cui all’articolo 3 del presente statuto, delle aziende dei singoli soci, nel quadro dei generali orientamenti della economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell’Unione Europea, anche mediante la regolamentazione delle produzioni, la concentrazione dell’offerta e la regolarizzazione dei prezzi; – favorire il miglioramento produttivo della terra e lo sviluppo della produzione agricola in genere attraverso la diffusione e commercializzazione dei prodotti dei soci allo stato naturale, o come risultato di adeguate trasformazioni e manipolazioni, alle migliori condizioni di mercato così da tutelare al meglio le condizioni e le attività dei soci produttori agricoli. La Cooperativa espleterà le sue funzioni di Organizzazione di Produttori ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, e della conseguente normativa nazionale di attuazione (Organizzazioni di Produttori) e successive modifiche ed integrazioni in materia di Organizzazioni di produttori. In tale contesto la Cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti. La Cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e impegnata. La Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come sopra definito. L’Organo amministrativo e l’Organo di Controllo, se nominato, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma, rispettivamente nella nota integrativa e nella relazione al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall’art. 2513 del Codice Civile. La Cooperativa in funzione della dichiarata qualità a mutualità prevalente: a) non potrà distribuire dividenti in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividenti; c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della Cooperativa, né successivamente al suo scioglimento; d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividenti eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di priorità di trattamento. La Cooperativa perseguirà, inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati, in materia, da successivi regolamenti comunitari e da successive norme nazionali e regionali.
Art. 7 (Oggetto)
Ai fini del riconoscimento del Settore Olio di Oliva e Olive da Tavola, la Cooperativa deve: – essere costituita da produttori che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale; – dimostrare il possesso dei requisiti di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del DM 617/2018 e ss.mm.ii. Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori olivicoli, la Cooperativa si propone in via prioritaria di favorire l’immissione dell’olio di oliva e delle olive da tavola sul mercato, attraverso la concentrazione dell’offerta, la commercializzazione e la valorizzazione della produzione olivicola degli aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta, ivi incluse tutte le attività intese a: 1) favorire processi comuni di trasformazione del prodotto degli olivicoltori associati; 2) favorire processi di distribuzione comune del prodotto trasformato o della materia prima, attraverso anche la costituzione di una piattaforma di vendita comune o avvalendosi di trasporto comune; 3) favorire processi di promozione comune del prodotto, anche avvalendosi di etichettatura comune; 4) favorire organizzazione comune in merito al controllo della qualità; 5) favorire l’uso comune delle attrezzature o di impianti di stoccaggio; 6) favorire gestione comune allo smaltimento dei sottoprodotti della produzione dell’olio; 7) favorire la stipula di appalti comuni sull’uso dei mezzi di produzione; 8) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; 9) concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione olivicola ed oleicola dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; 10) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; 11) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell’investimento, in risposta alle norme applicabili in campo ambientale, e stabilizzare i prezzi alla produzione; 12) promuovere ricerche su metodi di competitività economica, sull’andamento del mercato, su pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità; 13) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con i soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 14) adottare per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al Reg. CE n. 178/2002; 15) realizzare iniziative relative alla logistica; 16) adottare tecnologie innovative; 17) favorire l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l’apertura di sedi o uffici commerciali; 18) fornire ai soci assistenza per l’esercizio di una razionale ed economica attività nel settore delle produzioni olivicole, anche mediante l’attuazione di servizi comuni; 19) migliorare le condizioni professionali, economiche, sociali e culturali dei soci e degli operatori del settore olivicolo; 20) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione. 21) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un’etichetta di qualità nazionale; 22) realizzare programmi operativi nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi dell’art. 63 del Reg UE 2021/2115, piani di intervento previsti nel Piano Olivicolo Nazionale e programmi di attività di sostegno al settore. Nell’espletamento delle attività la O.P. potrà operare avvalendosi del Personale e delle strutture dei soci costituiti in forma Cooperativa secondo quanto disposto dalle normative agevolative di riferimento fra cui DM 593/00 e successive modificazioni e integrazioni. Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può: – adottare regolamenti e programmi vincolanti per tutti i soci in materia di programmazione delle produzioni, di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; – l’attività di molitura delle olive e di filtrazione dell’olio risultante dalla molitura, da eseguirsi per il tramite di impianti di proprietà o di strutture di terzi a disposizione grazie a contratti di affitto o di godimento; l’attività di stoccaggio di olio d’oliva o di proprietà o di terzi, da eseguirsi per il tramite di impianti di proprietà o di strutture di terzi a disposizione grazie a contratti di affitto o di godimento. – commercializzare l’olio di oliva, le olive e altre produzioni agricole dei soci, secondo modalità proposte dagli amministratori e in attuazione alle linee guida indicate dall’Assemblea; – stipulare, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi e contratti per la lavorazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni olivicole e per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali anche con terzi; – acquisire, realizzare e/o gestire, anche per il tramite di propri soci, altri enti e Cooperativa partecipati o convenzionati, strutture, impianti ed attrezzature agricole ed industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali, richiedendo a tal fine ai competenti organi pubblici e privati la erogazione di contributi, finanziamenti, mutui e leasing; – creare, registrare, acquistare, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo;
– svolgere attività promozionali e pubblicitarie; – realizzare e gestire sistemi di qualità e di rintracciabilità per la filiera olivicola; – predisporre e realizzare, anche a livello internazionale, programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di olio extravergine di oliva e di olive da tavola di qualità, di ricerca di mercato, di formazione degli operatori; – organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all’attività dei soci; – costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, ristrutturazione e potenziamento aziendale ex L. 31.1.92 n. 59 e successive modificazioni o integrazioni; – costituire fondi di esercizio e realizzare programmi operativi ex art. 7 del D.Lgs. n. 102/05, REG UE 2021/2115 e normativa nazionale di attuazione; – realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei risultati; – acquistare, prendere a nolo ed a leasing macchine ed attrezzature per essere impiegate nelle strutture della Cooperativa ovvero nelle aziende condotte a qualsiasi titolo dai singoli soci; – organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione, in Italia e all’estero, attinente al proprio ambito operativo; – promuovere, istituire, coordinare o gestire in nome e per conto proprio o per conto terzi, scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione sostenendoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere; – assumere partecipazioni o interessenze o partecipare alla costituzione di consorzi, Cooperativa ed altri raggruppamenti di soggetti pubblici e privati la cui attività possa concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; – agevolare l’accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e qualsiasi altra provvidenza per ristrutturare o adeguare gli impianti e le strutture di commercializzazione, nonché per la vendita e lo stoccaggio delle produzioni; – ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie; – concedere fideiussioni, avalli, pegni ed altre garanzie per la realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa inoltre: – rappresenta i produttori soci nei confronti degli Organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni olivicole; ai fini di tale rappresentanza, il mandato è insito nel rapporto di adesione; – formula proposte agli enti pubblici ed agli Organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi per il settore olivicolo; – può predisporre e realizzare progetti e programmi operativi annuali o pluriennali finanziati dai contributi dei soci e di enti pubblici ed Organismi di livello regionale, nazionale e comunitario; – può svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle Organizzazioni dei produttori dalla normativa vigente. Per il raggiungimento dei suoi fini, la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
Per evitare ogni abuso di potere o di influenza di uno o più soci, l’Organizzazione assicura ai soci il controllo democratico delle decisioni in materia di gestione e funzionamento, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine l’organizzazione di produttori può provvedere, a livello indicativo a porre in essere le seguenti attività: 1. conoscere le produzioni dei soci per favorire una vera programmazione dell’offerta; 2. garantire la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il confezionamento delle produzioni dei soci; 3. garantire una trasparente gestione commerciale e finanziaria dei prodotti dei soci; 4. garantire una diretta gestione amministrativa e di contabilità delegando anche, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa nazionale di riferimento, la fatturazione ai soci; 5. commercializzare il/i prodotto/i dei soci aderenti e per i quali è stata riconosciuta organizzazione di produttori; 6. stipulare convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei soci, nonché contratti per la fornitura di servizi necessari a tali scopi; 7. stipulare accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di compravendita, di affitto, di locazione e di leasing di aziende e/o di rami di aziende sia commerciali che agricole e contratti di prestazioni di servizi; 8. perseguire l’obiettivo di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni dei soci; 9. rappresentare i soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati al settore della produzione della Cooperativa; 10. rappresentare ed assistere i soci nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi analoghi o connessi con quelli della Cooperativa; divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, della gestione dei residui nel rispetto dell’ambiente, nonché dell’organizzazione di mercato, limitatamente al particolare settore produttivo in cui opera la Cooperativa, anche partecipando alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; 11. gestire direttamente, o tramite organismi promossi dalla Cooperativa, collegati o partecipati, impianti per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio, il condizionamento e lavorazione dei prodotti dei soci; 12. esternalizzare una delle attività pur mantenendo in capo a sé la responsabilità dell’esecuzione dell’attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell’accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività; 13. aderire o costituire in prima persona e/o tramite suoi soci persone giuridiche filiali per la commercializzazione e vendita del/i prodotto/i dei propri soci; 14. riscuotere, anche in nome e/o per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria; 15. formulare proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipare alla formazione dei programmi nel settore di appartenenza; 16. assistere i soci nella loro attività con mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; 17. fornire ai soci le informazioni in relazione alla disponibilità di prodotto e le possibilità di collocamento; 18. perseguire l’obiettivo di valorizzare e tutelare le produzioni trattate, e in tale quadro promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità e richiederne l’eventuale registrazione e iscrizione negli appositi elenchi previsti dai regolamenti comunitari. Per la realizzazione di programmi finalizzati all’attuazione dei suddetti scopi sociali, la Cooperativa costituisce un fondo di esercizio, disciplinato dal successivo art. 55, alimentato dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente conferiti e commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici. La Cooperativa potrà gestire le crisi di mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 6 del D. Lgs. n.102/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora la Cooperativa aderisca ad una Associazione di Organizzazioni di Produttori, può elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite della medesima. La Cooperativa potrà inoltre esplicare tutte quelle attività ed assumere tutte quelle funzioni che potranno derivare dalla applicazione di norme Comunitarie e Nazionali che disciplinano l’organizzazione comunitaria dei prodotti della Cooperativa. La Cooperativa potrà svolgere, altresì, tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la pubblica amministrazione. Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la Cooperativa può inoltre compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, bancarie, creditizie e finanziarie, prestare fideiussioni e garanzie in genere, anche a fronte di obbligazioni di terzi, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. La Cooperativa, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere compartecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in Cooperativa di qualsiasi tipo che abbiano analoghe attività sociali, unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale ed in via del tutto sussidiaria rispetto allo stesso, per rendere più efficace l’azione della Cooperativa e potrà partecipare ad iniziative di cui alla legge 27/10/1966 n. 110, art. 9 secondo comma e alla legge 26/6/1965, n. 717 art. 11 primo comma e successive modificazioni ed integrazioni in materia, assumendo anche partecipa-zioni in sede di costituzione e successivo aumento di capi-tali, ovvero anche mediante acquisto di azioni nella Cooperativa di qualsiasi tipo che si propongono la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti della Cooperativa, il tutto al solo scopo del raggiungimento dell’oggetto socia-le ed invia sussidiaria. Il tutto con espressa esclusione delle attività di cui ai decreti legislativi 385/93 e 58/98. Le partecipazioni innanzi indicate devono essere limitate a Cooperativa, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., caratterizzate dalla responsabilità limitata dei soci. Per partecipazioni in Cooperativa, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc, che comportino la responsabilità solidale e illimitata dei soci, la competenza a deliberare spetta all’Assemblea dei soci. La Cooperativa potrà sostituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, potrà inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese cooperative e non, aventi oggetto sociale affine o complementare al proprio, a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio di Amministrazione, per una più puntuale attuazione del presente statuto, potrà, altresì, predisporre uno o più regolamenti finalizzati a stabilire norme uniformi di valutazione, lavorazione e comportamento, sia della Cooperativa verso i soci, che di questi verso la stessa, che dovranno essere approvati secondo quanto previsto dal comma precedente. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545-septies del codice civile.
Art. 8 (Soci)
Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e dalle norme che regolano la costituzione delle Organizzazioni di Produttori. Se il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito per legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono far parte dell’Organizzazione di produttori gli imprenditori agricoli persone fisiche e le persone giuridiche costituite da produttori agricoli ed i cui statuti rispettino le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nonché il regolamento interno della Cooperativa, di seguito denominati soci produttori. Possono assumere la qualifica di soci gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che dispongono dei prodotti necessari allo svolgimento delle attività della Cooperativa, come definito all’art. 7. Possono essere ammessi alla Cooperativa, a norma dell’art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni e integrazioni, anche soci, denominati “Soci sovventori”, che pur sottoscrivendo quote di capitale sociale non effettuano alcun conferimento di prodotto e non aderendo in qualità di produttore agricolo, non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili all’OP. Al momento dell’adesione il socio “conferente” deve specificare nella domanda di adesione il prodotto, i prodotti o i gruppi di prodotto, tra quelli oggetto del riconoscimento dell’OP. I soci hanno l’obbligo di partecipare finanziariamente all’alimentazione del Fondo d’esercizio di cui al successivo articolo 55. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non abilitati e quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della Cooperativa ovvero risultano essere soci produttori conferenti di altre Cooperativa concorrenti. Non possono essere ammessi all’Organizzazione di produttori le persone fisiche e giuridiche aderenti direttamente o indirettamente ad altre Organizzazioni di produttori riconosciute. Per i prodotti che la OP non ha il riconoscimento, lo stesso socio, può essere socio di altre organizzazioni, in tal caso il socio deve specificarlo nella domanda di adesione e le informazioni devono essere registrati nel libro soci. Non possono aderire ad una Organizzazione di Produttori singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna O.P.
Sono tuttavia possibili forme di svincolo concordate formalmente tra le parti. Gli associati sono tenuti ad esibire tutta la documentazione prevista dalle norme in materia anche in occasione delle ispezioni disposte dalle autorità di controllo.
Art. 9 (Requisiti dei soci)
Il numero dei soci produttori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci: 1. produttori agricoli singoli – persone fisiche o giuridiche – che coltivano e producono i prodotti dei settori di cui all’articolo 7 del presente statuto, a condizione che non facciano parte di cooperative ed organismi associativi per gli stessi prodotti e che non siano aderenti ad altre organizzazioni di produttori riconosciute per i medesimi prodotti; 2. cooperative ed altre organizzazioni o società in qualunque forma costituite, formate da produttori agricoli che si pongono come scopo la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la tutela, la difesa e la valorizzazione delle produzioni dei settori di cui all’articolo 7 del presente statuto ed alla stessa condizione di cui alla precedente lettera; 4. persone fisiche o giuridiche non produttori (soci sovventori) nei limiti del 10 % dei diritti di voto della cooperativa. I soci sovventori non possono assumere cariche sociali, partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, programmi operativi, e non possono svolgere attività concorrenziali con quelle della cooperativa. L’ammissione del nuovo socio produttore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del Socio all’attività della Cooperativa. L’ammissione del nuovo socio produttore deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi del nuovo Socio, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Art. 10 (Ammissione dei soci produttori)
Chi intende essere ammesso come socio produttore dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi: a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale; b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute; c) la eventuale qualifica professionale agricola – Imprenditore Agricolo Professionale in qualità di: proprietario, affittuario, mezzadro, usufruttuario, coadiutore familiare, ecc.; – non imprenditore agricolo professionale; d) il numero delle azioni e il valore che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge; e) la località, l’ubicazione e estensione dei terreni condotti o coltivati nonché l’assetto di coltivazione specificando le colture specializzate da quelle promiscue nonché l’impegno a comunicare alla Cooperativa tutte le successive variazioni;
f) la quantità media della produzione realizzata specificandone la tipologia e i principali elementi qualitativi; g) la dichiarazione di conoscere e rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali; h) la dichiarazione di non far parte di altra organizzazione di produttori o di altra Cooperativa del medesimo settore e territorio e di altro organismo collettivo aderente alla Cooperativa; i) la dichiarazione di non svolgere in proprio attività identiche o concorrenziali con quella della Cooperativa; j) la espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui all’art. 12 lettera d); k) espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 49 e 50 del presente Statuto; l) l’impegno ad aderire alla Cooperativa per non meno di un anno e, comunque, in caso di svolgimento di un programma operativo per la durata dello stesso, salvo espressa autorizzazione al recesso anticipato rilasciata dall’Organizzazione di Produttori con delibera del Consiglio di Amministrazione. m) di autorizzare la Cooperativa al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (D. Lgs n. 196/2003) e successive modificazioni ed integrazioni; n) la dichiarazione di voler aderire in veste di socio produttore. Se trattasi di aziende collettive, nella domanda deve essere indicata quella di esse che la rappresenta a tutti gli effetti nei confronti della Cooperativa. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni (trenta) dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata alla Cooperativa. Se la richiesta di ammissione come socio produttore (cooperatore produttore agricolo) è effettuata da una persona giuridica, da Cooperativa di persone o altre organizzazioni, alla domanda, oltre ai documenti richiesti ai precedenti punti, devono essere altresì allegati i seguenti documenti: a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la P.iva e la sede legale; b. copia della deliberazione dell’organo competente di adesione alla Cooperativa; c. copia dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti Interni; d. elenco dei soci, anche su supporto informatico, con indicato i dati anagrafici, il CUAA e la superficie relativa alla sezione per la quale chiede l’ammissione; e. visura camerale aggiornata; f. indicazione della persona designata a rappresentarla.
Art. 11 (Procedura di ammissione)
Le domande di adesione devono indicare le superfici con i relativi dati catastali comprovati da certificati catastali oppure da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dei terreni in cui sono coltivati i prodotti per i quali i soci aderiscono, con gli altri elementi atti ad individuare i terreni medesimi. L’acquisizione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che l’istanza di adesione venga esaminata e deliberata dall’Organo competente. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all’aspirante associato ulteriori informazioni e l’esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. Con la domanda l’aspirante socio assume l’impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni, i regolamenti e i programmi adottati in conformità di esso, nonché l’obbligo di vendere per il tramite dell’Organizzazione di produttori la produzione per la quale aderisce ai sensi delle disposizioni vigenti e successive modificazioni ed integrazioni, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa comunitaria e dalle norme attuative nazionali. L’Organo Amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 9 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro 90 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi Soci.
Art. 12 (Obblighi dei soci)
Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i Soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto, del sovrapprezzo di ammissione eventualmente determinato dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; b) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; c) a mantenere il vincolo associativo che non può essere inferiore ad un anno e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno sei mesi. d) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla O.P.; e) aderire, per quanto riguarda la produzione dell’olio di oliva e delle olive da tavola, a una sola O.P.; f) fornire le informazioni richieste dall’O.P. a fini statistici o a fini di programmazione della produzione; g) versare i contributi finanziari necessari al finanziamento delle organizzazioni di produttori. h) a rispettare gli obblighi derivanti dalla eventuale partecipazione ad un programma operativo, piani di intervento previsti dal Piano Olivicolo Nazionale e, comunque, per tutti i programmi di attività attivati dalla Cooperativa per l’intero periodo della loro attuazione, salvo autorizzazione della stessa Cooperativa.
Art. 13 (Sanzioni)
L’Organo amministrativo esercita la vigilanza nei confronti del socio sul rispetto degli obblighi sociali.
Nei confronti del socio che non osservi gli obblighi statutari, nonché i doveri di lealtà, diligenza e correttezza inerenti la natura fiduciaria del rapporto sociale e che non paghi i contributi finanziari, o non osservi le regole fissate dalla Cooperativa, si applicano le seguenti sanzioni: a) censura con diffida; b) sanzione pecuniaria; c) sospensione temporanea; d) esclusione dalla cooperativa. La censura con diffida è una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l’avvenire un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l’irrogazione delle sanzioni più gravi. La sanzione pecuniaria, da un minimo di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per l’esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota variabile, è inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, già sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio comportamento. La sospensione temporanea, per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), viene applicata nei confronti dei soci che non rispettino, dopo espressa diffida da parte dell’Organo amministrativo, gli impegni di versamento dei contributi associativi, ovvero che risultino responsabili di altre gravi violazioni degli obblighi statutari, associativi, e di legge, che consentano la normale prosecuzione del rapporto sociale. La sospensione ha termine con il versamento dei contributi dovuti, ovvero con l’adeguamento agli obblighi violati salva l’esclusione del socio in caso di mancato adeguamento nel termine assegnato. Contro le deliberazioni di irrogazione di sanzioni il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 49 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 14 (Domicilio)
Il domicilio dei soci per i rapporti tra loro e con la Cooperativa è quello risultante dal libro soci.
Art. 15 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde: – per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica; – per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 16 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, è consentito il recesso del socio produttore: a) che ha perduto i requisiti richiesti per l’ammissione; b) che si trova nella impossibilità di conferire le produzioni della sezione cui fa parte per causa di forza maggiore; c) che abbia perduto i requisiti di imprenditore agricolo; d) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; e) negli altri casi espressamente contemplati nel presente Statuto. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all’O.P. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, con preavviso massimo di sei mesi dall’inizio della campagna di commercializzazione.
Il recesso acquista efficacia, se il socio è in regola con gli eventuali pagamenti dovuti alla O.P., o alla fine dell’esercizio sociale in corso o alla conclusione del programma di impegni. L’O.P. nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l’eventuale sua adesione come socio ad altra O.P. I Soci Sovventori possono recedere solo trascorso il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa, di cui all’art. 26 del presente statuto. In caso di soci produttori non coinvolti nel programma operativo, il recesso può essere concesso una volta rispettato il periodo minimo di adesione all’OP di almeno un anno. II recesso non può essere parziale. L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio produttore e Cooperativa, il recesso ha effetto con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Art. 17 (Esclusione)
L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che, nonostante formali sollecitazioni e/o diffide, entro trenta giorni dalle comunicazioni delle medesime: a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione; b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; d) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo; e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; f) che con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Cooperativa, ostacolando il conseguimento dell’oggetto sociale; g) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale; h) in tutti casi previsti dalla legge. L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà dell’organo amministrativo, di accordare al socio di un ulteriore termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi. L’esclusione ha effetto dall’esercizio successivo alla relativa delibera. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.
Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Le controversie che insorgessero tra soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto. L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 19 (Liquidazione della quota)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso, se richiesto, esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 32, comma 4, lett. C), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non potrà comprendere mai il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
Art. 20 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 19. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Cooperativa che intendano partecipare alla Cooperativa, dovranno, entro un anno dal decesso del socio, manifestare tale volontà e nominare uno di essi che assumerà la qualifica di socio e li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. L’Organo amministrativo esprimerà il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 11. Se la richiesta non viene presentata, o in caso di apprezzamento negativo, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art.19 e con le modalità di cui al successivo art.
21. Art. 21 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-venuto operativo. Il rimborso delle azioni, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve avvenire entro sei mesi successivi alla approvazione del suddetto bilancio. Entro lo stesso termine, e salvo il diritto di ritenzione, matura il diritto al rimborso delle somme versate alla Cooperativa ad altro titolo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell’Organo amministrativo, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 17, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento di penali se dovute. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite. II socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto
SOCI SOVVENTORI
Art. 22 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.01.92, n.59. a) I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% (dieci per cento) dei diritti di voto dell’O.P. e non possono esprimere più del 10% dei voti spettanti all’insieme dei Soci presenti o rappresentati nell’Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai Soci Sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; b) non possono assumere cariche sociali; c) i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all’eventuale fondo di esercizio e/o programma operativo di cui al Reg. n. 2115/2021, piani di intervento del Piano Olivicolo Nazionale e programmi di attività in genere.
Art. 23 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 (cinque).
Art. 24 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo mero gradimento dell’Organo Amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l’Organo amministrativo provvede ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 25 (Deliberazione di emissione)
L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: a) l’importo complessivo dell’emissione; b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, ovvero la remunerazione minima da assegnare nel caso non vi sia distribuzione di utili, e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell’emissione dei titoli.
Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
Art. 27 (Azioni di partecipazione)
Con deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate ove ancora consentito, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All’atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l’intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L’Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione Cooperativa, determina: l’importo complessivo dell’emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati; la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall’Assemblea; i criteri ulteriori per l’offerta in opzione delle azioni di partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate. Ai possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori. I possessori di azioni di partecipazione Cooperativa sono obbligati: a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione; b) all’osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Art. 28 (Assemblea speciale)
L’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall’Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L’Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa nei confronti della Cooperativa.
Art. 29 (Recesso)
Ai detentori di azioni di partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.
Art. 30 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio, qualunque sia il numero di esse, rappresenta la quota di partecipazione Cooperativa con diritto ad un voto. Esso non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge; 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; 3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione Cooperativa; b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’art. 32 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; c) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Cooperativa. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.
Art. 31 (Azioni Vincoli sulle azioni e loro alienazione)
Le partecipazioni dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e pertanto la società cooperativa non dovrà emettere titoli in espressa deroga all’art.2346, comma 1 cc. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio produttore apposito certificato attestante il numero delle azioni dallo stesso sottoscritte. Le azioni, facenti parte della singola quota, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute singolarmente, essendo la quota indivisibile, con effetto verso la Cooperativa senza l’autorizzazione dell’Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, la propria quota, deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 9, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.
Art. 32 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio. In sede di redazione del bilancio il consiglio di amministrazione determina altresì l’importo della trattenuta sul prezzo di conferimento, a copertura finanziaria dei debiti contratti per la realizzazione di investimenti produttivi che non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) annuo del prezzo finale di liquidazione; la trattenuta, che costituisce speciale dilazione di pagamento, del conferimento infruttifera e indisponibile per il socio, viene ripartita tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità alle norme regolamentari preventivamente approvate dall’assemblea, che ne determina durata, tempi e modalità di rimborso. Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Cooperativa, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad incremento delle quote sociali, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite legale per le cooperative a mutualità prevalente. L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.
Art. 33 (Vantaggio mutualistico)
In sede di redazione del bilancio il consiglio di amministrazione determina il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci nell’esercizio. La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti e i proventi accessori, e gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni. Pertanto, non si darà luogo ad attribuzione di ristorni, in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
Art. 34 (Organi)
Sono organi della Cooperativa:
- a) l’Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l’Organo di Controllo, se nominato;
- d) il revisore legale dei conti o la società di revisione.
Art. 35 (Assemblee)
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Detto avviso sarà reso pubblico con l’inserimento nel sito web dell’O.P., nel termine indicato al precedente comma, e/o tramite altri strumenti di diffusione telematici. A cura dell’Organo amministrativo potrà essere predisposta l’affissione di manifesti nella sede dell’O.P., per ricordare l’avvenuta convocazione dell’assemblea con l’indicazione del giorno della pubblicazione. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dell’Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dall’Organi amministrativo e di controllo non presenti.
Art. 36 (Funzioni dell’Assemblea)
L’Assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio e destina gli utili; 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 25, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione Cooperativa; 4) approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime; 5) determina, in via preventiva, la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, all’Organo di Controllo ed al soggetto deputato al controllo contabile; 6) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, che, se presenti, esprimono la volontà di accettare o meno la carica; 7) procede alla eventuale nomina dell’Organo di Controllo e dell’eventuale Presidente dell’Organo di Controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile che, se presenti, esprimono la volontà di accettare o meno la carica; 8) approva i regolamenti interni; 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e del/i membro/i dell’Organo di Controllo; 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 32. L’Assemblea delibera esclusivamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno il quale non può contenere punti indefiniti od omnicomprensivi su cui i partecipanti potrebbero non essere sufficientemente informati.
L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.
Art. 37 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale o nella sede indicata nell’avviso di convocazione purché in Italia.
Art. 38 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Art. 39 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data della delibera di ammissione, successivamente annotata sul libro di cui innanzi, e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come appresso specificato: fino a 50 soci 1 voto; da 51 a 150 soci 2 voti; da 151 a 300 soci 3 voti; da 301 a 500 4 voti; oltre 500 soci 5 voti. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 25, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio produttore o sovventore, e che non sia Amministratore, membro dell’Organo di Controllo o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile. Ciascun socio produttore non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. II socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per evitare ogni abuso di potere o di influenza di uno o più soci, l’Organizzazione assicura ai soci il controllo democratico delle decisioni in materia di gestione e funzionamento, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine un unico socio non può detenere più del 10% (dieci per cento) delle quote di capitale sociale e dei diritti di voto.
Art. 40 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell’assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 41 (Consiglio di amministrazione)
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono i soci produttori ovvero le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori non possono ricoprire incarichi negli organi di altre imprese che svolgono attività similari o concorrenziali. Nel caso facciano parte di altri organismi di amministrazione, l’Organo amministrativo della Cooperativa dovrà deliberare la formale autorizzazione alla loro presenza nel Consiglio. In mancanza di formale autorizzazione, il consigliere decade dall’incarico. Non possono essere eletti amministratori il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Cooperativa che svolgono la stessa attività. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente.
Art. 42 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione: a) curare l’esecuzione di tutti i deliberati dell’assemblea; b) formulare i bilanci; c) redigere i regolamenti interni che avranno efficacia dopo approvazione assembleare cosi come previsto dall’art. 2521 comma 5; d) contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e con Istituti di Credito; e) assumere e licenziare impiegati ed operai, fissarne le retribuzioni e le mansioni; f) deliberare sulla locazione di immobili e sull’acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d’opera e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali; g) deliberare sulla stipulazione dei contratti, sull’assunzione degli appalti e sull’impiego dei fondi sociali; h) deliberare sulla nomina dei procuratori ad lite o ad negozia; i) costituire comitati tecnici, chiamando a farne parte anche estranei, stabilendone la composizione e le attribuzioni, nonché gli eventuali compensi; j) deliberare su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie; per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa, comprese quelle ipotecarie, con la facoltà di assentire alla iscrizione e alle cancella-zioni ipotecarie, esonerando il Conservatore delle Ipoteche da ogni responsabilità, deliberare l’adesione della Cooperativa ad organizzazioni consortili; k) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci; l) la tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari di contabilità; m) convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria; n) fare quant’altro ad esso demandato per legge e che non sia espressamente, per disposizione di legge o del presente statuto, riservato all’assemblea. In particolare nella relazione sulla gestione gli amministratori dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità al carattere cooperativo della Cooperativa. L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Al massimo ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire all’Organo amministrativo e all’Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno. L’eventuale voto doppio del Presidente, previsto dall’art. 44 del presente statuto, è esercitato esclusivamente nelle situazioni di integrazione del Consiglio e per il periodo intercorrente fino alla nomina del nuovo componente.
Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed il/i membro/i dell’Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. In caso di estrema urgenza la convocazione può avvenire anche per via telefonica, purché siano chiaramente individuati e comunicati gli argomenti in ordine ai quali dovrà deliberarsi. In quest’ultima ipotesi gli intervenuti dovranno, prima di iniziare la discussione, dichiarare di conoscere esattamente gli argomenti all’ordine del giorno, nonché di esserne sufficientemente informati, a pena di nullità delle delibere assunte. Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle ipotesi di voto doppio del Presidente ai sensi dell’art. 44, il voto dello stesso sarà conteggiato di conseguenza per garantire la maggioranza operativa.
Art. 44 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli secondo le modalità previste dal presente statuto e dalle norme vigenti, avvalendosi anche delle disposizioni dell’art. 2386 del Codice Civile purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea. Nelle more della nomina del nuovo componente, il Presidente ha facoltà di esprimere un voto doppio nelle deliberazioni del Consiglio, al fine di garantire la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dall’Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell’Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Art. 45 (Compensi agli Amministratori)
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico. Eventuali compensi spettano solo se e nella misura deliberata dall’Assemblea dei soci. L’Organo amministrativo, sentito il parere dell’Organo di controllo, può deliberare un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche.
Art. 46 (Rappresentanza)
Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art. 47 (Organo di Controllo)
Con riferimento alle modalità di nomina ed alle scelte del tipo di organo di controllo, si applicano le norme di cui al combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 e 2397 e seguenti del codice civile. L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea.
L’Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile. Il compenso netto annuale dell’Organo di Controllo, comprensivo di rimborsi forfettari di spese e parcella, è determinato dall’Assemblea prima di procedere alla nomina, per l’intero periodo di durata del suo ufficio.
Art. 48 (Controllo contabile)
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell’Assemblea dei soci. L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla Cooperativa di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi. L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Cooperativa. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile all’Organo di Controllo, ove questo sia nominato.
Art. 49 (Collegio Arbitrale)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede della Cooperativa il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 5/2003. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no-vanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 50 (Poteri del Collegio Arbitrale)
Sono devolute alla cognizione del collegio arbitrale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/03: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) le controversie relative alla validità delle delibera-zioni assembleari; c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente
Art. 51 (Scioglimento anticipato)
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 52 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: – a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato; – a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 32, lett. c); – al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
Art. 53 (Regolamenti)
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Art. 54 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Art. 55 (Fondo di esercizio e relativi contributi)
La cooperativa per la gestione di ciascuna annualità dei Programmi operativi approvati dalle Regioni e per la gestione di tutti gli altri programmi finanziati, a cui potranno partecipare i soli “soci produttori conferenti”, costituisce un apposito Fondo di Esercizio, coerentemente con il disposto dell’art. 51 del Regolamento (UE) 2021/2115. Il fondo e finanziato: a) con contributi finanziari degli aderenti all’organizzazione di produttori o dell’organizzazione stessa, o entrambi; b) con l’aiuto finanziario dell’Unione; c) con l’aiuto finanziario nazionale. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto dedicato aperto presso un istituto bancario o postale, destinato in via esclusiva a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo. Le procedure, le modalità e le norme di funzionamento del fondo, saranno definite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall’Assemblea dei Soci.
Art. 56 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società Cooperative, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.